Art. 11.
               Prescrizioni per gli interventi tecnici
  1.  Gli  interventi  tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati
nell'osservanza  di quanto stabilito dall'art. 12 e dall'allegato I B
del   regolamento  (CEE)  n.  3821/85.  In  aggiunta  si  seguono  le
istruzioni  o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal
fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale.
  2.  Le  riparazioni,  alle  quali  devono  essere sottoposti sia il
sensore di movimento che l'unita' elettronica di bordo del tachigrafo
digitale,  devono  essere  effettuate  sotto il controllo diretto del
fabbricante o del rappresentante legale del fabbricante, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza di fabbricazione.
  3.  La  targhetta  di  montaggio,  da  applicare  dopo  determinati
interventi  tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui
al punto 5 dell'allegato al presente decreto.
  4. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e
contrassegnati  dal  centro tecnico nei casi previsti dal regolamento
di  cui  al  comma 1. I sigilli di protezione devono essere applicati
nel  rispetto  di  quanto  specificato  al  punto  6 dell'allegato al
presente decreto.
  5. Tutti gli interventi tecnici, nonche' l'applicazione dei sigilli
di  protezione,  devono  essere  effettuati  nei  locali  del  centro
tecnico.  In  casi  eccezionali  possono  essere effettuati in locali
esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, previa richiesta
motivata da parte del titolare del centro tecnico.
  6.   Il   titolare   del   centro  tecnico  e'  responsabile  della
conservazione degli strumenti per l'applicazione dei sigilli, nonche'
delle   carte   tachigrafiche   dell'officina,   necessarie  per  gli
interventi  tecnici.  Qualsiasi  smarrimento,  perdita  o  furto deve
essere  tempestivamente  comunicato,  da  parte  del responsabile del
centro  tecnico,  al Ministero ed alla Camera di commercio competente
per  territorio.  In  caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia
alle autorita' di pubblica sicurezza.
  7. Salvo il caso di montaggio o attivazione del tachigrafo digitale
durante   la  fabbricazione  del  veicolo  o  della  carrozzeria,  e'
necessario  rilasciare  un  rapporto  di  ciascun  intervento tecnico
effettuato.  Tale  rapporto deve essere conforme al modello riportato
al punto 7 dell'allegato.
  8.  Il centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati,
la  creazione  di  una  copia  di  sicurezza  e  l'utilizzo  dei dati
registrati  nella  memoria  delle  carte tachigrafiche dell'officina,
senza  perdita  di  informazioni, per le finalita' di cui al presente
decreto. Questi dati devono essere conservati per tre anni successivi
al loro scaricamento.