Art. 11. Prescrizioni per gli interventi tecnici 1. Gli interventi tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 12 e dall'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le istruzioni o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale. 2. Le riparazioni, alle quali devono essere sottoposti sia il sensore di movimento che l'unita' elettronica di bordo del tachigrafo digitale, devono essere effettuate sotto il controllo diretto del fabbricante o del rappresentante legale del fabbricante, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di fabbricazione. 3. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati interventi tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui al punto 5 dell'allegato al presente decreto. 4. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1. I sigilli di protezione devono essere applicati nel rispetto di quanto specificato al punto 6 dell'allegato al presente decreto. 5. Tutti gli interventi tecnici, nonche' l'applicazione dei sigilli di protezione, devono essere effettuati nei locali del centro tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, previa richiesta motivata da parte del titolare del centro tecnico. 6. Il titolare del centro tecnico e' responsabile della conservazione degli strumenti per l'applicazione dei sigilli, nonche' delle carte tachigrafiche dell'officina, necessarie per gli interventi tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del centro tecnico, al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. In caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza. 7. Salvo il caso di montaggio o attivazione del tachigrafo digitale durante la fabbricazione del veicolo o della carrozzeria, e' necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico effettuato. Tale rapporto deve essere conforme al modello riportato al punto 7 dell'allegato. 8. Il centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e l'utilizzo dei dati registrati nella memoria delle carte tachigrafiche dell'officina, senza perdita di informazioni, per le finalita' di cui al presente decreto. Questi dati devono essere conservati per tre anni successivi al loro scaricamento.