Art. 12.
 Trasferimento dei dati dalla memoria dell'apparecchio di controllo
  1.  I  centri  tecnici  dei  soggetti  di  cui alle lettere c) e d)
dell'art.  5,  oltre  agli  interventi  tecnici previsti dal presente
decreto,  devono  poter  eseguire  i trasferimenti di dati, contenuti
nella memoria dell'apparecchio di controllo, al solo fine di renderli
disponibili   alla   ditta   di  trasporti  cui  sono  destinati,  in
conformita'  all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
  2.  Il  trasferimento  dei  dati, ai quali si riferisce il comma 1,
deve   essere  effettuato  prima  della  sostituzione  o  del  ritiro
dell'unita'  elettronica  di  bordo  di  un  apparecchio di controllo
attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento realizzato
e'   necessario   effettuare  una  copia  di  sicurezza  su  supporto
informatico.  Avvenuto  il trasferimento, deve essere accertato che i
dati   trasferiti   contengano   tutti   gli  elementi  di  sicurezza
comprovanti   la   loro   autenticita'   e   integrita',  secondo  le
disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto.
  3.  I  file  informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di
sicurezza debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al
punto  8  dell'allegato,  per  un  anno dalla data del trasferimento;
trascorso tale periodo devono essere distrutti.
  4.  Per  ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui
figuri:
    a) la data di distruzione;
    b) il  numero  di  immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono
stati trasferiti i dati;
    c) il numero di identificazione del veicolo (VlN);
    d) il numero di serie dell'unita' elettronica di bordo;
    e) il valore hash/ firma digitale del file informatico distrutto;
    f) il metodo di distruzione;
    g) la persona che ha effettuato la distruzione.
  5.  Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non
portati  a  termine,  devono  essere  riportati  nel  registro di cui
all'art.  10,  con  le  stesse  modalita' previste per gli interventi
tecnici.
  6.  Le  apparecchiature  utilizzate  per  i  trasferimenti dei dati
devono  essere  compatibili  con  i  tachigrafi  digitali  su  cui si
effettua  l'intervento.  Esse  inoltre  devono  contenere  i seguenti
requisiti:
      a)  l'accesso  all'apparecchiatura  informatica utilizzata deve
essere protetto da una chiave;
    b) nel  caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche
l'accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave.
  7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il centro tecnico
comunica  al proprietario del veicolo la disponibilita' degli stessi.
La  consegna  dei  dati trasferiti avviene a seguito di una richiesta
scritta con una delle seguenti modalita', a scelta dell'impresa:
    a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un
suo delegato;
    b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza;
    c) invio per posta raccomandata.
  8.  I  dati  sono  spediti  solo  previa richiesta scritta da parte
dell'impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o
di  qualsiasi  altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o
su  richiesta  dell'autorita' competente. L'invio dei dati trasferiti
deve  essere  effettuato  in  modo  da  garantire  la sicurezza delle
informazioni.  Inoltre,  il  centro  tecnico  rilascera',  in duplice
copia,  un  rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di
cui  al  punto  8  dell'allegato al presente decreto, una delle quali
verra' spedita con raccomandata alla ditta di trasporti.
  9.  Per  ciascun  invio  di  dati  trasferiti,  il  centro  tecnico
conservera' un file con le seguenti informazioni:
    a) richiesta  o  richieste  scritte  della  o  delle  imprese  di
trasporti;
    b) rapporto sui dati trasferiti;
    c) dettagli  della  carta  tachigrafica dell'impresa di trasporti
alla  quale  sono  stati  inviati  i dati trasferiti (numero di carta
tachigrafica,  nome  dell'impresa,  indirizzo,  Stato  membro  che ha
rilasciato la carta, periodo di validita);
    d) data di invio;
    e) tipo di invio;
    f) conferma di ricevimento.
  10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi
a  disposizione  del  centro  tecnico, lo stesso centro rilascera' in
duplice copia un certificato di intrasferibilita', secondo il modello
di  cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali
sara'  spedita  con  raccomandata  alla ditta di trasporti. Il centro
tecnico  dovra' custodire copia dei certificati emessi per un periodo
di cinque anni.
  11.  Tutti  i  dati  trasferiti, i documenti formati durante questa
attivita'  ed  i  registri  degli  stessi  sono  a disposizione delle
autorita'   competenti  in  materia  di  sorveglianza  sul  trasporto
terrestre.