Art. 13.
                            Sorveglianza
  1. La sorveglianza sui centri tecnici e' esercitata dalle camere di
commercio  ed  e'  finalizzata  a  verificare che siano adempiuti gli
obblighi   previsti   nel   provvedimento   di   autorizzazione,  con
particolare riferimento a quelli relativi al mantenimento del sistema
di  garanzia  della  qualita'. La stessa e' effettuata sulla base dei
rapporti   inviati   alle   camere  di  commercio  dall'organismo  di
certificazione  nonche'  mediante  visite  e  verifiche ispettive non
preannunciate.
  2.  Il centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini
della  sorveglianza,  ai  luoghi  di fabbricazione, di ispezione e di
prova,   fornendo   tutte   le  indicazioni  necessarie  nonche',  in
particolare:
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
    b) la documentazione tecnica;
    c) i  verbali  relativi  al  sistema  di  qualita', con specifico
riguardo  ai  rapporti di ispezione dell'organismo di certificazione,
indicato nel provvedimento di autorizzazione, nonche' i dati relativi
al montaggio e alle tarature effettuate.
  3.  Al  centro  tecnico  deve  essere  rilasciato il rapporto delle
visite  effettuate.  Copia  ditale  rapporto deve essere trasmessa al
Ministero.