Art. 13. Sorveglianza 1. La sorveglianza sui centri tecnici e' esercitata dalle camere di commercio ed e' finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento a quelli relativi al mantenimento del sistema di garanzia della qualita'. La stessa e' effettuata sulla base dei rapporti inviati alle camere di commercio dall'organismo di certificazione nonche' mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate. 2. Il centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie nonche', in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) la documentazione tecnica; c) i verbali relativi al sistema di qualita', con specifico riguardo ai rapporti di ispezione dell'organismo di certificazione, indicato nel provvedimento di autorizzazione, nonche' i dati relativi al montaggio e alle tarature effettuate. 3. Al centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle visite effettuate. Copia ditale rapporto deve essere trasmessa al Ministero.