Art. 14.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
  1.  L'autorizzazione  e' sospesa qualora siano accertate una o piu'
delle seguenti violazioni:
    a) non  ottemperanza a quanto prescritto dall'organo di vigilanza
ovvero  dall'organismo  di certificazione o dal Ministero, in sede di
sorveglianza del sistema di garanzia della qualita';
    b) non  rispetto  delle condizioni alle quali e' stata rilasciata
l'autorizzazione;
    c) mancata  conformita'  o rispondenza di iscrizioni, marcature e
sigilli di protezione.
  2.  La  sospensione  dura fino alla cessazione della causa che l'ha
determinata,  e  comunque  non  oltre  sei mesi, al temine dei quali,
qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata.
L'autorizzazione   viene   altresi'   revocata   ove  si  accerti  la
reiterazione delle violazioni di cui al comma 1.
  3.  Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione
e'  adottato  dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le
motivazioni  della  decisione  adottata,  nonche'  l'indicazione  del
termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
La  revoca  viene  comunicata  all'Unioncamere e a tutte le camere di
commercio.
  4.  Nel  caso  di ritiro dell'autorizzazione al centro tecnico o di
sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico,
le  carte  tachigrafiche  devono  essere  restituite  alla  camera di
commercio che le ha rilasciate.