Art. 17. Norma transitoria 1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto la sostituzione di apparecchi di controllo, costruiti in base all'allegato I del regolamento sopra citato, puo' avvenire, in conformita' a quanto stabilito dalle norme del presente decreto, solo con apparecchi costruiti in base all'allegato I B del medesimo regolamento CEE. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' concesse autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione di tachigrafi ad officine sprovviste dei requisiti richiesti per i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le autorizzazioni concesse alle officine, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, si intendono limitate alle sole operazioni di riparazioni di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del citato regolamento CEE n. 3821/85. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2005 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 368