Art. 17.
                          Norma transitoria
  1.  In  applicazione  di  quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 1,
lettera   b)  del  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dalla data di entrata in
vigore   del  presente  decreto  la  sostituzione  di  apparecchi  di
controllo,  costruiti  in  base  all'allegato I del regolamento sopra
citato,  puo' avvenire, in conformita' a quanto stabilito dalle norme
del   presente   decreto,  solo  con  apparecchi  costruiti  in  base
all'allegato I B del medesimo regolamento CEE.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono
essere  piu' concesse autorizzazioni per le operazioni di montaggio e
riparazione  di  tachigrafi  ad  officine  sprovviste  dei  requisiti
richiesti  per  i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le
autorizzazioni  concesse  alle officine, anteriormente all'entrata in
vigore   del  presente  decreto,  si  intendono  limitate  alle  sole
operazioni   di   riparazioni   di   tachigrafi   costruiti  in  base
all'allegato I del citato regolamento CEE n. 3821/85.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 11 marzo 2005
                                                 Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 368