Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) «centri tecnici»: i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002; b) «tachigrafo digitale»: l'apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 2003, n. 361; c) «unita' elettronica di bordo» il tachigrafo digitale di cui alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento; d) «carta tachigrafica» una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo; e) «omologazione»: la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione; f) «montaggio» l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale; g) «riparazione» ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unita' elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso; h) «intervento tecnico»: una qualsiasi delle operazioni di cui all'art. 12 e ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell'unita' elettronica di bordo del tachigrafo digitale; i) «controlli periodici»: i controlli degli apparecchi montati sui veicoli, effettuati dopo ogni riparazione e almeno ogni due anni a partire dall'ultimo controllo; tali controlli prevedono anche la taratura; l) «taratura»: l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, da conservare nei dati memorizzati; m) «Ministero»: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; n) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.