Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) «centri tecnici»: i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione
materiale  degli  interventi tecnici che devono essere effettuati sui
tachigrafi  digitali,  in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85
del  Consiglio  del  20 dicembre  1985,  relativo  agli apparecchi di
controllo  nel  settore  dei trasporti su strada, come modificato dal
regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  Consiglio del 24 settembre 1998,
aggiornato  dal  regolamento  (CE) n. 1360/2002 della Commissione del
13 giugno 2002;
    b) «tachigrafo  digitale»: l'apparecchio di controllo conforme ai
requisiti  di  cui  all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85
come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre
2003, n. 361;
    c) «unita'  elettronica  di  bordo» il tachigrafo digitale di cui
alla  lettera  b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi
di collegamento;
    d) «carta  tachigrafica»  una carta intelligente da impiegare con
l'apparecchio di controllo;
    e) «omologazione»:  la  procedura in base alla quale il Ministero
certifica  che  l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la
carta  tachigrafica  in  esame  soddisfano  i  requisiti  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione;
    f) «montaggio»  l'installazione di un apparecchio di controllo su
veicolo stradale;
    g) «riparazione» ogni riparazione di un sensore di movimento o di
una   unita'   elettronica   di  bordo  che  comporta  l'interruzione
dell'alimentazione  di  energia,  o il disinnesto da altri componenti
dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso;
    h) «intervento  tecnico»:  una  qualsiasi delle operazioni di cui
all'art.  12  e  ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento
(CEE)  n.  3821/85,  incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le
riparazioni  del  sensore  e  dell'unita'  elettronica  di  bordo del
tachigrafo digitale;
    i) «controlli  periodici»:  i  controlli degli apparecchi montati
sui  veicoli, effettuati dopo ogni riparazione e almeno ogni due anni
a  partire  dall'ultimo  controllo; tali controlli prevedono anche la
taratura;
    l) «taratura»:  l'aggiornamento  o  la conferma dei parametri del
veicolo, da conservare nei dati memorizzati;
    m) «Ministero»:   il   Ministero   delle   attivita'  produttive,
Direzione  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori;
    n) «Unioncamere»:  l'Unione  italiana  delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.