Art. 3.
                            Omologazioni
  1. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo e delle
carte  tachigrafiche  nel  settore dei trasporti su strada, di cui al
regolamento   (CEE)   n.   3821/85   e   successive  modificazioni  e
integrazioni,  sono  concesse  dal Ministero, secondo le modalita' di
cui  all'art.  7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle
misure  e  degli  strumenti  per pesare e per misurare, approvato con
regio  decreto  12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche, previo
accertamento  della  loro  conformita' alle disposizioni del predetto
regolamento CEE, come modificato ed integrato.
  2.  La  richiesta  di omologazione e' presentata dal fabbricante al
Ministero.  Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante
e,  nel  caso  in  cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo.
  3.  La  scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo o per
la  carta  tachigrafica  viene  rilasciata  dal Ministero, secondo le
disposizioni  dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85, a seguito
della  presentazione  di  un certificato di sicurezza, un certificato
funzionale   e   di  un  certificato  di  interoperabilita',  di  cui
all'allegato I  B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/98, come
sostituto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1360/2002.
  4.  Il  certificato  funzionale  viene  rilasciato dal Ministero al
fabbricante  a  seguito  dell'esecuzione,  con  esito positivo, delle
prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.