Art. 3. Omologazioni 1. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nel settore dei trasporti su strada, di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche, previo accertamento della loro conformita' alle disposizioni del predetto regolamento CEE, come modificato ed integrato. 2. La richiesta di omologazione e' presentata dal fabbricante al Ministero. Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo. 3. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo o per la carta tachigrafica viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85, a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e di un certificato di interoperabilita', di cui all'allegato I B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/98, come sostituto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1360/2002. 4. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante a seguito dell'esecuzione, con esito positivo, delle prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.