Art. 5.
                     Centri tecnici autorizzati
  1.  Possono  essere  autorizzati,  in qualita' di centri tecnici, i
seguenti soggetti:
    a) i   fabbricanti  e  i  rappresentanti  legali  di  fabbricanti
extracomunitari  di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui
cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
    b) i  fabbricanti  di  carrozzerie per autobus e autocarri, nelle
cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
    c) i   fabbricanti  e  i  rappresentanti  legali  di  fabbricanti
extracomunitari   di   tachigrafi   digitali   nonche'   le  officine
concessionarie;
    d) le  officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o
elettrico.
  2.  I  soggetti  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 1, oltre a
svolgere  le  attivita'  di montaggio e di attivazione dei tachigrafi
digitali, installati durante il processo di fabbricazione dei veicoli
o delle carrozzerie, possono richiedere di svolgere anche i controlli
periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni.