Art. 5. Centri tecnici autorizzati 1. Possono essere autorizzati, in qualita' di centri tecnici, i seguenti soggetti: a) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali; b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali; c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonche' le officine concessionarie; d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico. 2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oltre a svolgere le attivita' di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, installati durante il processo di fabbricazione dei veicoli o delle carrozzerie, possono richiedere di svolgere anche i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni.