Art. 6.
                    Requisiti dei centri tecnici
  1.  I  soggetti  cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono
soltanto  le  attivita'  di montaggio e di attivazione dei tachigrafi
digitali,  sono  autorizzati  come  centri  tecnici  dal  Ministero a
condizione che, per tali attivita', siano iscritti nel registro delle
imprese.
  2.  I  soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 e quelli di
cui  alle  lettere  a)  e  b),  che  richiedono  di  poter svolgere i
controlli  periodici,  inclusa  la  determinazione  degli errori e le
riparazioni,  sono  autorizzati in qualita' di centri tecnici quando,
oltre  ad  essere  iscritti  al registro delle imprese, soddisfano ai
requisiti  tecnici  di  cui  al punto 1 e 2 dell'allegato al presente
decreto.
  3.  I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 5, che
svolgono  unicamente  attivita'  di  montaggio  e  di attivazione dei
tachigrafi   digitali,  applicano  le  procedure  di  conformita'  di
produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2
dell'art.  10  e  ai  punti 1  e 2 dell'allegato X della direttiva n.
70/156/CEE,  del  6 febbraio 1970, concernente 1'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a
motore  e  dei  loro  rimorchi,  e successive modificazioni, e le cui
norme  di  recepimento  nell'ordinamento nazionale sono contenute nel
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice
della  strada.  Le  amministrazioni competenti possono avviare, anche
per questi soggetti, ispezioni e verifiche sulle attivita' svolte.
  4.  I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli
periodici,  inclusa  la determinazione degli errori e le riparazioni,
devono disporre di un sistema di garanzia della qualita', certificato
da  organismi  accreditati a livello nazionale o comunitario, in base
alla norma EN 45012, nella quale sia presente l'attivita' di taratura
e prova di strumenti di misura.
  5.  Gli  organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro
trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive, effettuate in
sede  di  certificazione  o  di  sorveglianza, i relativi rapporti al
Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.