Art. 6. Requisiti dei centri tecnici 1. I soggetti cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono soltanto le attivita' di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, sono autorizzati come centri tecnici dal Ministero a condizione che, per tali attivita', siano iscritti nel registro delle imprese. 2. I soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 e quelli di cui alle lettere a) e b), che richiedono di poter svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, sono autorizzati in qualita' di centri tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano ai requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell'allegato al presente decreto. 3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 5, che svolgono unicamente attivita' di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformita' di produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 10 e ai punti 1 e 2 dell'allegato X della direttiva n. 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente 1'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, e le cui norme di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche sulle attivita' svolte. 4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, devono disporre di un sistema di garanzia della qualita', certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012, nella quale sia presente l'attivita' di taratura e prova di strumenti di misura. 5. Gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive, effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.