Art. 7.
                  Autorizzazione ai centri tecnici
  1. L'autorizzazione ai centri tecnici e' specifica per i tachigrafi
digitali  di  ciascun  fabbricante,  nel rispetto dell'osservanza dei
requisiti  tecnici  di  cui  al  punto  1  dell'allegato  al presente
decreto,  tenendo conto che possono coesistere, per uno stesso centro
tecnico,  piu'  autorizzazioni  relative  a  tachigrafi  prodotti  da
fabbricanti diversi.
  2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono
unicamente  le  attivita'  di  montaggio e attivazione dei tachigrafi
digitali,  non  sono  tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1.
  3.   L'autorizzazione   ai  centri  tecnici  viene  rilasciata  dal
Ministero,  previa  richiesta  del  titolare  del  centro stesso alla
Camera  di  commercio  competente  per  territorio,  la  quale svolge
l'esame   istruttorio  preventivo.  Il  rilascio  dell'autorizzazione
avviene  dopo  l'accertamento  del  possesso  di  tutti  i  requisiti
previsti  dal presente decreto. L'autorizzazione ha durata di un anno
ed e' rinnovabile.
  4.  La  Camera  di  commercio  competente,  previa  verifica  della
permanenza  dei  requisiti richiesti, provvede annualmente al rinnovo
dell'autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e
all'Unioncamere.
  5.  I  titolari  dei  centri  tecnici  di  cui alle lettere c) e d)
dell'art.  5,  al  momento  della  prima  richiesta  e dei successivi
rinnovi e relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante
per    i   quali   e'   effettuata   richiesta,   presentano   idonea
documentazione,  proveniente  dal  fabbricante stesso, che attesti il
possesso  dei  necessari  requisiti  di conoscenza tecnica di ciascun
responsabile tecnico e di ciascun tecnico.
  6.  Ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e b) dell'art. 5, che
svolgono  anche  le  attivita'  di controllo in sede di montaggio, di
riparazione  e  di  taratura,  si applicano le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5.
  7.  Ad  eccezione  di  quanto  stabilito  dall'art.  6, comma 4, ed
esclusivamente   per  l'autorizzazione  iniziale,  i  centri  tecnici
possono  essere  esentati  dalla  certificazione  di conformita' alla
norma  EN  ISO  9001  in  fase di primo rilascio dell'autorizzazione.
Tuttavia,  per  il  rinnovo  dell'autorizzazione  iniziale, il centro
tecnico dovra' possedere i richiamati requisiti di conformita'.
  8.  Le  variazioni  dei  dati del centro tecnico, di cui al comma 2
dell'art.  8,  sono comunicate al Ministero e all'Unioncamere tramite
la Camera di commercio competente per territorio. Il Ministero annota
le  anzidette  variazioni  in calce all'autorizzazione gia' concessa,
ovvero,  in  ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita
il   soggetto   richiedente   a   presentare  una  nuova  domanda  di
autorizzazione.
  9.  I  documenti  relativi  all'osservanza  dei requisiti stabiliti
dall'art.  6, comma 4, devono essere riferibili ad una situazione non
anteriore  a  novanta  giorni  dalla  presentazione  della domanda di
autorizzazione.
  10.  Nel  caso  in  cui,  successivamente  al rilascio o al rinnovo
dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del
centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d)
dell'art.  5,  nonche'  per  quelli  di  cui alle lettere a) e b) che
intendono  estendere  la  propria  attivita'  ai controlli periodici,
inclusa  la  determinazione  degli  errori  e  alle  riparazioni,  il
titolare  del  centro  tecnico  presentera'  alla Camera di commercio
l'autorizzazione   o   il   rinnovo  della  stessa  nonche'  l'idonea
documentazione  prevista  dall'art.  6,  per il successivo inoltro al
Ministero  nonche'  per  gli  adempimenti previsti dal decreto di cui
all'art.  3,  comma  8 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Qualora i
soggetti  di  cui  lettere  a)  e  b) dell'art. 5 limitino la propria
attivita'  al montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, e'
necessario  presentare  soltanto  l'autorizzazione o il rinnovo della
stessa.