Art. 7. Autorizzazione ai centri tecnici 1. L'autorizzazione ai centri tecnici e' specifica per i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, nel rispetto dell'osservanza dei requisiti tecnici di cui al punto 1 dell'allegato al presente decreto, tenendo conto che possono coesistere, per uno stesso centro tecnico, piu' autorizzazioni relative a tachigrafi prodotti da fabbricanti diversi. 2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono unicamente le attivita' di montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. 3. L'autorizzazione ai centri tecnici viene rilasciata dal Ministero, previa richiesta del titolare del centro stesso alla Camera di commercio competente per territorio, la quale svolge l'esame istruttorio preventivo. Il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto. L'autorizzazione ha durata di un anno ed e' rinnovabile. 4. La Camera di commercio competente, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti, provvede annualmente al rinnovo dell'autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e all'Unioncamere. 5. I titolari dei centri tecnici di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5, al momento della prima richiesta e dei successivi rinnovi e relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali e' effettuata richiesta, presentano idonea documentazione, proveniente dal fabbricante stesso, che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico. 6. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono anche le attivita' di controllo in sede di montaggio, di riparazione e di taratura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, ed esclusivamente per l'autorizzazione iniziale, i centri tecnici possono essere esentati dalla certificazione di conformita' alla norma EN ISO 9001 in fase di primo rilascio dell'autorizzazione. Tuttavia, per il rinnovo dell'autorizzazione iniziale, il centro tecnico dovra' possedere i richiamati requisiti di conformita'. 8. Le variazioni dei dati del centro tecnico, di cui al comma 2 dell'art. 8, sono comunicate al Ministero e all'Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. Il Ministero annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione gia' concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione. 9. I documenti relativi all'osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 4, devono essere riferibili ad una situazione non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione. 10. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5, nonche' per quelli di cui alle lettere a) e b) che intendono estendere la propria attivita' ai controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e alle riparazioni, il titolare del centro tecnico presentera' alla Camera di commercio l'autorizzazione o il rinnovo della stessa nonche' l'idonea documentazione prevista dall'art. 6, per il successivo inoltro al Ministero nonche' per gli adempimenti previsti dal decreto di cui all'art. 3, comma 8 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Qualora i soggetti di cui lettere a) e b) dell'art. 5 limitino la propria attivita' al montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, e' necessario presentare soltanto l'autorizzazione o il rinnovo della stessa.