Art. 8. Codici ed elenco dei centri tecnici 1. Il Ministero, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, assegna un codice identificativo al centro tecnico autorizzato, secondo le specifiche tecniche di cui al punto 3 dell'allegato al presente decreto. 2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio competente il rilascio di nuove autorizzazioni e le variazioni dei dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 3, entro i cinque giorni lavorativi seguenti. 3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l'Unioncamere forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati, di cui al comma 5, dell'art. 3 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Tale elenco e' reso pubblico e contiene i seguenti dati: a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del centro tecnico autorizzato; b) indirizzo completo del centro; c) codice identificativo assegnato; d) recapito telefonico e di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica. 4. L'elenco e' liberamente consultabile dal pubblico. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.