Art. 8.
                 Codici ed elenco dei centri tecnici
  1. Il Ministero, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di
cui  all'art.  7,  assegna un codice identificativo al centro tecnico
autorizzato,  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui  al  punto 3
dell'allegato al presente decreto.
  2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio
competente  il  rilascio  di nuove autorizzazioni e le variazioni dei
dati  contenuti nell'elenco, di cui al comma 3, entro i cinque giorni
lavorativi seguenti.
  3.  Sulla  base  delle  comunicazioni  del Ministero, l'Unioncamere
forma  l'elenco  dei  centri  tecnici autorizzati, di cui al comma 5,
dell'art.  3 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Tale elenco e' reso
pubblico e contiene i seguenti dati:
    a) nome,  denominazione o ragione sociale del titolare del centro
tecnico autorizzato;
    b) indirizzo completo del centro;
    c) codice identificativo assegnato;
    d) recapito  telefonico  e di fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica.
  4.  L'elenco  e'  liberamente  consultabile  dal  pubblico.  I dati
consultati  sono  utilizzabili  ai  soli fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente decreto.