Art. 9. Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei centri tecnici 1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 nonche' a quelli di cui alle lettere a) e b) che intendono estendere l'attivita' ai controlli periodici, compresa la determinazione degli errori e alle riparazioni, devono essere personalizzate con l'indicazione del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora i soggetti di cui alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la propria attivita' al montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, le carte tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate col nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione. 2. Ciascuna carta tachigrafica puo' essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale e' stata personalizzata. Tuttavia, i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono solo l'attivita' di montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, possono consentire l'utilizzo delle carte assegnate agli operatori scelti dal titolare, con procedure di lavoro da stabilirsi a tale scopo. 3. Il centro tecnico e' responsabile dell'utilizzo e della conservazione delle carte tachigrafiche. 4. Il centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale caso il centro tecnico deve restituire la carta tachigrafica alla Camera di commercio che l'ha rilasciata. 5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico e' tenuto a firmare i rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica, accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa, impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli e' stato assegnato e ad informare tempestivamente il centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica. 6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al centro tecnico, debbono essere custodite presso il centro stesso, salvi i casi eccezionali citati all'art. 11, comma 5, e sono a disposizione del Ministero e delle autorita' di controllo. 7. I centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono state loro assegnate dalle Camere di commercio. 8. Il centro tecnico e' responsabile della richiesta di nuove carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non correttamente funzionanti.