Art. 2.
  1.  Al  Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  dott.  Gianni Letta sono delegate le attribuzioni conferite
al  Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2,  lettera  g),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, ivi comprese
quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
  2. Al Sottosegretario di Stato sono, in particolare, delegate:
    a) la  funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi
di informazione e sicurezza (CESIS);
    b) la  facolta'  di rappresentare il Presidente del Consiglio dei
Ministri  davanti  al  Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801;
    c) le  attivita'  di  coordinamento  indicate  nel  secondo comma
dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
    d) l'adozione   di   provvedimenti   previsti   dai  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre
1980,  che  disciplinano  lo  stato  giuridico  e  l'ordinamento  del
personale,    la   direzione   degli   uffici,   l'organizzazione   e
l'ordinamento  degli  organismi  di  informazione  e sicurezza, fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  1° febbraio  1985  in  ordine  all'emanazione  da parte del
segretario  generale  del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE
dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.
  3.   Al   Sottosegretario  di  Stato  e'  delegato  il  compito  di
predisporre  testi  normativi  di  riforma  in  materia di Servizi di
informazione  e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di
apposite commissioni di studio a tal fine costituite.
  4.  Il  Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione che il
Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.
  5.  Restano,  comunque,  riservati  al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
    a) l'alta direzione, la responsabilita' politica e generale ed il
coordinamento della politica informativa e di sicurezza;
    b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;
    c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;
    d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;
    e) l'emanazione,     su     parere    conforme    del    Comitato
interministeriale  per  le  informazioni e la sicurezza (CIIS), delle
norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;
    f) l'emanazione   di   tutti   i  provvedimenti  regolamentari  a
carattere  normativo  di  modifica  ed  integrazione  dei decreti del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati
secondo  le  procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del
1977;
    g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;
    h) la  determinazione,  su  proposta  del  CIIS,  delle  somme da
assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI
e del SISDE.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei
conti.
    Roma, 23 aprile 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2005
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 126