Art. 2.
1. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dott. Gianni Letta sono delegate le attribuzioni conferite
al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ivi comprese
quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Al Sottosegretario di Stato sono, in particolare, delegate:
a) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi
di informazione e sicurezza (CESIS);
b) la facolta' di rappresentare il Presidente del Consiglio dei
Ministri davanti al Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801;
c) le attivita' di coordinamento indicate nel secondo comma
dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
d) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre
1980, che disciplinano lo stato giuridico e l'ordinamento del
personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e
l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° febbraio 1985 in ordine all'emanazione da parte del
segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE
dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.
3. Al Sottosegretario di Stato e' delegato il compito di
predisporre testi normativi di riforma in materia di Servizi di
informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di
apposite commissioni di studio a tal fine costituite.
4. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione che il
Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.
5. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) l'alta direzione, la responsabilita' politica e generale ed il
coordinamento della politica informativa e di sicurezza;
b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;
c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;
d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;
e) l'emanazione, su parere conforme del Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle
norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;
f) l'emanazione di tutti i provvedimenti regolamentari a
carattere normativo di modifica ed integrazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati
secondo le procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del
1977;
g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;
h) la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da
assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI
e del SISDE.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 23 aprile 2005
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 126