IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche; Visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui dei medicinali veterinari negli alimenti di origine animale; Considerato che negli ultimi anni la Commissione europea ha definito i limiti massimi residuali per i principi attivi utilizzati nei medicinali per uso veterinario destinati alle specie da reddito al fine di consentire il monitoraggio dei residui nei tessuti ed organi degli animali trattati e la definizione di adeguati tempi di sospensione; Tenuto conto che, per i medicinali per uso veterinario autorizzati prima dell'entrata in vigore dei limiti massimi residuali definitivi su richiamati, i tempi di sospensione potrebbero non essere adeguati; Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una verifica dell'innocuita' e dell'efficacia dei medicinali per uso veterinario attualmente autorizzati; Rilevato che, nelle more della procedura di revisione non e' possibile, per ragioni di tutela del benessere animale, diminuire la disponibilita' di presidi terapeutici indispensabili alla cura degli animali; Ritenuto, altresi', necessario tutelare la salute del consumatore di prodotti di origine animale stabilendo tempi di sospensione cautelativi; Sentita la Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 71, che, convenendo sulla necessita' di fissare tempi di sospensione cautelativi da applicare d'ufficio ai medicinali per uso veterinario autorizzati o, comunque, immessi in commercio alla data del 1° gennaio 2000, ha elaborato la proposta degli stessi; Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta della IV sezione, riunitasi in data 22 dicembre 2004; Decreta: Art. 1. 1. E' disposta la revisione di tutti i medicinali per uso veterinario destinati alle specie produttrici di alimenti per il consumo umano autorizzati o, comunque, immessi in commercio alla data del 1° gennaio 2000. 2. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di cui al comma 1 devono presentare al Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti - Ufficio XI, un dossier predisposto come indicato nel presente decreto. 3. I dossiers di cui al comma 2 sono presentati secondo il calendario riportato in allegato 1. 4. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i medicinali per uso veterinario per i quali sono gia' stati autorizzati i relativi tempi di sospensione a seguito della presentazione di studi di deplezione residuale, condotti tenendo conto dei limiti massimi residuali definitivi previsti per il principio attivo o i principi attivi presenti nella composizione, stabiliti dal regolamento (CE) 2377/90 del Consiglio ed effettuati secondo le linee guida comunitarie attualmente in vigore. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di detti medicinali devono dichiarare, ai fini dell'esclusione, la sussistenza delle condizioni del presente comma. 5. Ove il medicinale per uso veterinario sia autorizzato anche per specie animali non da reddito, si applica integralmente il comma 1, salvo che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenti, secondo le procedure in vigore, apposita domanda di modifica degli stampati al fine di separare le confezioni destinate agli animali da reddito da quelle destinate agli animali da compagnia.