IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto il 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  l'art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modifiche;
  Visto  l'art.  16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modifiche;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modifiche;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno
1990,  che  definisce una procedura comunitaria per la determinazione
dei  limiti  massimi  di  residui  dei  medicinali  veterinari  negli
alimenti di origine animale;
  Considerato  che  negli  ultimi  anni  la  Commissione  europea  ha
definito  i limiti massimi residuali per i principi attivi utilizzati
nei  medicinali  per uso veterinario destinati alle specie da reddito
al  fine  di  consentire  il  monitoraggio dei residui nei tessuti ed
organi  degli  animali trattati e la definizione di adeguati tempi di
sospensione;
  Tenuto  conto che, per i medicinali per uso veterinario autorizzati
prima  dell'entrata in vigore dei limiti massimi residuali definitivi
su richiamati, i tempi di sospensione potrebbero non essere adeguati;
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   procedere   ad   una  verifica
dell'innocuita'  e  dell'efficacia dei medicinali per uso veterinario
attualmente autorizzati;
  Rilevato  che,  nelle  more  della  procedura  di  revisione non e'
possibile,  per ragioni di tutela del benessere animale, diminuire la
disponibilita'  di presidi terapeutici indispensabili alla cura degli
animali;
  Ritenuto,  altresi',  necessario tutelare la salute del consumatore
di  prodotti  di  origine  animale  stabilendo  tempi  di sospensione
cautelativi;
  Sentita  la  Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui
all'art.  17-bis  del  decreto  legislativo del 9 aprile 2003, n. 71,
che,  convenendo  sulla  necessita'  di  fissare tempi di sospensione
cautelativi  da applicare d'ufficio ai medicinali per uso veterinario
autorizzati   o,   comunque,  immessi  in  commercio  alla  data  del
1° gennaio 2000, ha elaborato la proposta degli stessi;
  Acquisito  il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita',
espresso nella seduta della IV sezione, riunitasi in data 22 dicembre
2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  E'  disposta  la  revisione  di  tutti  i  medicinali  per  uso
veterinario  destinati  alle  specie  produttrici  di alimenti per il
consumo umano autorizzati o, comunque, immessi in commercio alla data
del 1° gennaio 2000.
  2.  I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali  di  cui  al  comma 1 devono presentare al Ministero della
salute  -  Dipartimento  della  prevenzione  e  della comunicazione -
Direzione  generale  della  sanita'  veterinaria  e  degli alimenti -
Ufficio  XI,  un  dossier  predisposto  come  indicato  nel  presente
decreto.
  3.  I  dossiers  di  cui  al  comma  2  sono  presentati secondo il
calendario riportato in allegato 1.
  4. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i medicinali
per  uso  veterinario  per  i  quali  sono  gia'  stati autorizzati i
relativi  tempi di sospensione a seguito della presentazione di studi
di  deplezione  residuale,  condotti tenendo conto dei limiti massimi
residuali  definitivi  previsti  per il principio attivo o i principi
attivi  presenti  nella  composizione, stabiliti dal regolamento (CE)
2377/90   del   Consiglio   ed  effettuati  secondo  le  linee  guida
comunitarie  attualmente  in  vigore. I titolari delle autorizzazioni
all'immissione in commercio di detti medicinali devono dichiarare, ai
fini  dell'esclusione,  la  sussistenza delle condizioni del presente
comma.
  5.  Ove il medicinale per uso veterinario sia autorizzato anche per
specie  animali  non da reddito, si applica integralmente il comma 1,
salvo che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
non  presenti,  secondo  le  procedure in vigore, apposita domanda di
modifica  degli  stampati al fine di separare le confezioni destinate
agli   animali  da  reddito  da  quelle  destinate  agli  animali  da
compagnia.