Art. 2. 1. La documentazione tecnico-scientifica inerente i medicinali per uso veterinario di cui all'art. 1 e' redatta conformemente all'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle linee guida emanate in sede comunitaria. 2. La documentazione a sostegno della congruita' dei tempi di sospensione gia' autorizzati o per il loro adeguamento deve tener conto dei limiti massimi residuali definiti in sede comunitaria per ogni sostanza farmacologicamente attiva presente nella composizione del medicinale. 3. Gli specifici studi sperimentali di deplezione residuale devono essere condotti secondo quanto indicato nell'apposita linea-guida di cui all'allegato 2. 4. La documentazione di efficacia clinica deve essere presentata se sussistono variazioni o carenze negli ultimi stampati autorizzati rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore per quanto riguarda le indispensabili informazioni necessarie al fine di una corretta somministrazione del farmaco. Qualora la documentazione relativa all'efficacia clinica sia presentata in forma bibliografica, comunque strettamente attinente alle caratteristiche del prodotto, al dossier deve essere acclusa la bibliografia di riferimento, approntata in modo da consentire un'agevole consultazione. 5. La documentazione di tecnica farmaceutica deve essere presentata a seguito di carenze evidenziate sugli stampati approvati che non consentano un corretto impiego del medicinale.