Art. 3. 1. La valutazione della documentazione tecnico-scientifica e' effettuata avvalendosi della Commissione consultiva del farmaco veterinario di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni. L'ufficio competente si riserva di richiedere, ove necessario, una documentazione integrativa.