Art. 3.
  1.  La  valutazione  della  documentazione  tecnico-scientifica  e'
effettuata  avvalendosi  della  Commissione  consultiva  del  farmaco
veterinario di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  119,  e  successive  modifiche  ed integrazioni. L'ufficio
competente   si   riserva   di   richiedere,   ove   necessario,  una
documentazione integrativa.