Art. 4.
  1.  Sono,  altresi', stabiliti per i medicinali per uso veterinario
di cui all'art. 1 tempi di sospensione cautelativi, calcolati secondo
quanto riportato nella tabella di cui all'allegato 3.
  2.   Le  ditte  titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio  dei  medicinali  per  uso  veterinario  di  cui al comma 1
devono,  entro  sei  mesi  dalla  data  di pubblicazione del presente
decreto,  modificare  quanto  riportato  negli  stampati illustrativi
autorizzati,   aggiornando   il   materiale   di   confezionamento  e
l'eventuale   foglietto  illustrativo  con  i  tempi  di  sospensione
cautelativi.   E'  cura  delle  ditte  stesse  assicurare  che  siano
intraprese  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  non entrino nel
circuito commerciale, alla scadenza dei sei mesi previsti, medicinali
per  uso  veterinario  non  conformi  a  quanto disposto dal presente
comma.
  3.  In  deroga  a  quanto previsto al comma 1, le ditte che possono
dimostrare,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
presente  decreto,  di aver effettuato, per uno o piu' medicinali per
uso    veterinario   di   cui   sono   titolari   dell'autorizzazione
all'immissione   in   commercio,   appositi   studi  sperimentali  di
deplezione   residuale   o,  comunque,  di  averli  in  esecuzione  o
commissionati  ad  un  idoneo  laboratorio/centro, sono esentate, per
tali   medicinali,   dall'applicazione   dei   tempi  di  sospensione
cautelativi di cui al comma 1.
  4.  Entro  sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto
e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana
l'elenco  dei  medicinali  per  uso  veterinario  per  i  quali  sono
definiti, per ciascuna specie di destinazione produttrice di alimenti
di origine animale autorizzata, i tempi di sospensione cautelativi di
cui  al  comma  1. Detti tempi di sospensione devono essere applicati
dai  medici veterinari prescrittori a partire dal quindicesimo giorno
dalla pubblicazione dell'elenco.
  5.   Il   Ministero   della  salute  provvedera'  alla  piu'  ampia
diffusione,  anche  tramite  le  organizzazioni  dei  veterinari e le
associazioni  di  categoria,  delle  disposizioni  di cui al presente
decreto,  in  particolare  ai  fini dell'applicazione del comma 4 del
presente   articolo.   Le   ditte   titolari   delle   autorizzazioni
all'immissione  in commercio dei medicinali per uso veterinario per i
quali  sono  stati  definiti  i  tempi  di  sospensione  cautelativi,
provvedono  ad informare in modo efficace e capillare tutte le figure
professionali che operano nel settore del farmaco veterinario al fine
del rispetto dei tempi di sospensione cautelativi stabiliti.
  6.  I tempi di sospensione cautelativi di cui al comma 1, stabiliti
per  uno  o  piu'  medicinali  per uso veterinario, sono aumentati se
dagli  esiti  della  valutazione  della  documentazione di deplezione
residuale  relativa  ad  un  medicinale  per  uso  veterinario avente
composizione   sovrapponibile   e'  stato  evidenziato  un  tempo  di
sospensione maggiore rispetto a quello cautelativo stabilito.
  7.  I  tempi  di  sospensione  attribuiti  ai  medicinali  per  uso
veterinario  compresi  nell'elenco  di cui al comma 4 sono, comunque,
suscettibili  di modifica secondo le normali procedure attualmente in
vigore,   su   richiesta  delle  ditte  titolari  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.