Art. 4. 1. Sono, altresi', stabiliti per i medicinali per uso veterinario di cui all'art. 1 tempi di sospensione cautelativi, calcolati secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato 3. 2. Le ditte titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario di cui al comma 1 devono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, modificare quanto riportato negli stampati illustrativi autorizzati, aggiornando il materiale di confezionamento e l'eventuale foglietto illustrativo con i tempi di sospensione cautelativi. E' cura delle ditte stesse assicurare che siano intraprese tutte le misure necessarie affinche' non entrino nel circuito commerciale, alla scadenza dei sei mesi previsti, medicinali per uso veterinario non conformi a quanto disposto dal presente comma. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le ditte che possono dimostrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, di aver effettuato, per uno o piu' medicinali per uso veterinario di cui sono titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, appositi studi sperimentali di deplezione residuale o, comunque, di averli in esecuzione o commissionati ad un idoneo laboratorio/centro, sono esentate, per tali medicinali, dall'applicazione dei tempi di sospensione cautelativi di cui al comma 1. 4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei medicinali per uso veterinario per i quali sono definiti, per ciascuna specie di destinazione produttrice di alimenti di origine animale autorizzata, i tempi di sospensione cautelativi di cui al comma 1. Detti tempi di sospensione devono essere applicati dai medici veterinari prescrittori a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'elenco. 5. Il Ministero della salute provvedera' alla piu' ampia diffusione, anche tramite le organizzazioni dei veterinari e le associazioni di categoria, delle disposizioni di cui al presente decreto, in particolare ai fini dell'applicazione del comma 4 del presente articolo. Le ditte titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario per i quali sono stati definiti i tempi di sospensione cautelativi, provvedono ad informare in modo efficace e capillare tutte le figure professionali che operano nel settore del farmaco veterinario al fine del rispetto dei tempi di sospensione cautelativi stabiliti. 6. I tempi di sospensione cautelativi di cui al comma 1, stabiliti per uno o piu' medicinali per uso veterinario, sono aumentati se dagli esiti della valutazione della documentazione di deplezione residuale relativa ad un medicinale per uso veterinario avente composizione sovrapponibile e' stato evidenziato un tempo di sospensione maggiore rispetto a quello cautelativo stabilito. 7. I tempi di sospensione attribuiti ai medicinali per uso veterinario compresi nell'elenco di cui al comma 4 sono, comunque, suscettibili di modifica secondo le normali procedure attualmente in vigore, su richiesta delle ditte titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.