Art. 5. 1. Il mancato invio, entro le scadenze indicate nell'allegato 1 al presente decreto o la non conformita' alla linea guida della documentazione relativa agli studi sperimentali di deplezione residuale, da parte delle ditte titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario che usufruiscono della deroga prevista dall'art. 4, comma 3 del presente decreto, comporta la revoca dell'autorizzazione del medicinale, ai sensi delle disposizioni vigenti.