Art. 5.
  1.  Il mancato invio, entro le scadenze indicate nell'allegato 1 al
presente  decreto  o  la  non  conformita'  alla  linea  guida  della
documentazione   relativa   agli  studi  sperimentali  di  deplezione
residuale,   da   parte   delle  ditte  titolari  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  dei medicinali per uso veterinario che
usufruiscono  della deroga prevista dall'art. 4, comma 3 del presente
decreto,  comporta  la  revoca dell'autorizzazione del medicinale, ai
sensi delle disposizioni vigenti.