Art. 5.
                         Prezzo di acquisto
    Il  prezzo  di  acquisto  e' calcolato moltiplicando il prezzo di
intervento,  stabilito  da  ultimo dal Regolamento CE n 1216/2004 del
30 giugno  2004  che  fissa  per  la  campagna di commercializzazione
2004/2005  i  prezzi  derivati dello zucchero bianco, per la qualita'
tipo categoria 2.
    Al  prezzo  di intervento valido per 100 kg di zucchero bianco e'
applicata:
      a) una  riduzione  di  0,73 Euro se lo zucchero appartiene alla
categoria 3;
      b) una  riduzione  di  1,31 Euro se lo zucchero appartiene alla
categoria 4.
    Al prezzo di intervento per 100 kg di zucchero greggio, stabilito
dalla  regolamentazione comunitaria, e' applicata una maggiorazione o
riduzione  qualora  il  rendimento  dello  zucchero  e'  superiore  o
inferiore al 92%.
    L'importo  della  maggiorazione o riduzione, espresso in Euro/100
kg  e' pari alla differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero
greggio  e il medesimo prezzo dopo l'applicazione di un coefficiente.
Detto coefficiente e' ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero
greggio in questione per il 92%. Il rendimento dello zucchero greggio
e'  calcolato conformemente all'allegato 1 punto 2 del Regolamento CE
n. 1260/2001.
    L'AG.E.A.  deve provvedere al pagamento provvisorio dell'importo,
calcolato  in  base alle indicazioni che figurano sull'offerta stessa
per  il  prezzo di acquisto entro otto settimane a partire dal giorno
di  presentazione dell'offerta. Per lo zucchero greggio l'importo del
pagamento  provvisorio  e'  calcolato  sulla  base  di  un rendimento
forfetario del 92%.
    Il   pagamento   dell'importo  provvisorio  e'  subordinato  alla
costituzione   di  una  cauzione  pari  al  5%  dell'importo  stesso,
formulato secondo l'allegato schema (all. III e IV).
    Il  prezzo  definitivo  viene  liquidato  non  appena sono noti i
risultati  inerenti  la  verifica  del  peso  e  quelli relativi alle
analisi.  Nel caso in cui i risultati inerenti la verifica del peso e
quelli  delle  analisi  si  discostano  dalle  indicazioni presentate
nell'offerta si provvedera' al conguaglio del prezzo di acquisto.
    La cauzione verra' svincolata immediatamente:
      a) se  i  risultati  definitivi inerenti la verifica del peso e
quelli  relativi  alle  analisi  non  comportano riduzione del prezzo
dello zucchero acquistato;
      b) se  l'offerente  rimborsa  l'importo  riscosso indebitamente
all'atto del pagamento provvisorio, entro il termine di tre settimane
a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso di pagamento.
    La  cauzione  verra' incamerata qualora non siano state osservate
le condizioni del Regolamento CE n 1262/2001.