Art. 5. Prezzo di acquisto Il prezzo di acquisto e' calcolato moltiplicando il prezzo di intervento, stabilito da ultimo dal Regolamento CE n 1216/2004 del 30 giugno 2004 che fissa per la campagna di commercializzazione 2004/2005 i prezzi derivati dello zucchero bianco, per la qualita' tipo categoria 2. Al prezzo di intervento valido per 100 kg di zucchero bianco e' applicata: a) una riduzione di 0,73 Euro se lo zucchero appartiene alla categoria 3; b) una riduzione di 1,31 Euro se lo zucchero appartiene alla categoria 4. Al prezzo di intervento per 100 kg di zucchero greggio, stabilito dalla regolamentazione comunitaria, e' applicata una maggiorazione o riduzione qualora il rendimento dello zucchero e' superiore o inferiore al 92%. L'importo della maggiorazione o riduzione, espresso in Euro/100 kg e' pari alla differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio e il medesimo prezzo dopo l'applicazione di un coefficiente. Detto coefficiente e' ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero greggio in questione per il 92%. Il rendimento dello zucchero greggio e' calcolato conformemente all'allegato 1 punto 2 del Regolamento CE n. 1260/2001. L'AG.E.A. deve provvedere al pagamento provvisorio dell'importo, calcolato in base alle indicazioni che figurano sull'offerta stessa per il prezzo di acquisto entro otto settimane a partire dal giorno di presentazione dell'offerta. Per lo zucchero greggio l'importo del pagamento provvisorio e' calcolato sulla base di un rendimento forfetario del 92%. Il pagamento dell'importo provvisorio e' subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 5% dell'importo stesso, formulato secondo l'allegato schema (all. III e IV). Il prezzo definitivo viene liquidato non appena sono noti i risultati inerenti la verifica del peso e quelli relativi alle analisi. Nel caso in cui i risultati inerenti la verifica del peso e quelli delle analisi si discostano dalle indicazioni presentate nell'offerta si provvedera' al conguaglio del prezzo di acquisto. La cauzione verra' svincolata immediatamente: a) se i risultati definitivi inerenti la verifica del peso e quelli relativi alle analisi non comportano riduzione del prezzo dello zucchero acquistato; b) se l'offerente rimborsa l'importo riscosso indebitamente all'atto del pagamento provvisorio, entro il termine di tre settimane a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso di pagamento. La cauzione verra' incamerata qualora non siano state osservate le condizioni del Regolamento CE n 1262/2001.