Art. 4.
                              Rapporti
  1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza,
il  consorzio  di  bonifica  d'Ogliastra  agira'  in nome e per conto
proprio,  atteso  che,  in  virtu' della presente ordinanza medesima,
spetta  ad  esso  ogni  potere  in  relazione  a tutta l'attivita' da
compiere per la realizzazione delle opere.
  2. Il consorzio di bonifica d'Ogliastra e' pertanto responsabile di
qualsiasi  danno  che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione
dei lavori e delle attivita' connesse, e non potra' quindi pretendere
di rivalersi nei confronti del Commissario.
  3.  Il  presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione
dell'atto  commissariale  di  chiusura del rapporto di affidamento di
cui  al  successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i
motivi di cui al successivo comma.
  4.  Al Commissario e' riservato il potere di revocare l'affidamento
nel  caso  in  cui  il  Consorzio  di bonifica d'Ogliastra incorra in
violazioni  o  negligenze,  tanto  in  ordine  alle  condizioni della
presente   ordinanza  quanto  a  norme  di  legge  o  regolamenti,  a
disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.
  5.  Lo  stesso  potere di revoca, il Commissario esercitera' ove il
Consorzio   di  bonifica  d'Ogliastra,  per  imperizia  o  altro  suo
comportamento,  comprometta  la  tempestiva  esecuzione  e  la  buona
riuscita  dell'intervento  in  relazione alle esigenze di superamento
dello stato emergenziale in atto.
  6.   Nel  caso  di  revoca  si  fara'  luogo,  in  contraddittorio,
all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita'
eseguite  e  utilizzabili  e  resteranno  attribuite  al Consorzio di
bonifica  d'Ogliastra  le  somme  legittimamente  erogate,  o  al cui
pagamento   il   Consorzio   di  bonifica  d'Ogliastra  medesimo  sia
legittimamente  tenuto,  con riguardo ai lavori e forniture, salvo il
risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.
  7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento
dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del
Consorzio  di  bonifica  d'Ogliastra  che  determinassero  la  revoca
dell'atto di affidamento.
  8.   Ricevuti  gli  atti  del  collaudo  finale  e  la  conseguente
dichiarazione  del  Consorzio  di  bonifica  d'Ogliastra  di compiuto
espletamento dell'oggetto dell'affidamento, provvedera' alla chiusura
del rapporto di affidamento.