Art. 5.
                            Controversie
  1.  Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e
il  Consorzio  di bonifica d'Ogliastra, dovranno essere sottoposte ad
un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
  2.  A  tal uopo il Consorzio di bonifica d'Ogliastra, qualora abbia
interessi   da   far   valere,   notifichera'   motivata  domanda  al
Commissario,  il  quale provvedera' su di essa nel termine di novanta
giorni dalla notifica ricevuta.
  3.  Consorzio  di  bonifica d'Ogliastra non potra', di conseguenza,
adire  l'Autorita'  giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso
la  decisione  amministrativa  o prima che sia decorso inutilmente il
termine per provvedervi.