Art. 5. Controversie 1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio di bonifica d'Ogliastra, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. 2. A tal uopo il Consorzio di bonifica d'Ogliastra, qualora abbia interessi da far valere, notifichera' motivata domanda al Commissario, il quale provvedera' su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta. 3. Consorzio di bonifica d'Ogliastra non potra', di conseguenza, adire l'Autorita' giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.