IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1974  con  il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli», ed e'
stato  approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive
modifiche:
Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  Tutela della
Denominazione  di Origine dei Vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre
2004,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  al disciplinare dei vini a
denominazione  di  origine  controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli»  relativamente  all'art.  6  (caratteristiche  al  consumo) e
all'art. 8 (confezionamento);
  Visto  sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole
espresso  dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 gennaio
2005, prot. n. RAF 77/8437;
  Visto  il  parere  del  Comitato  Nazionale  per  la  Tutela  e  la
Valorizzazione  delle  Denominazioni  di  Origine e delle Indicazioni
Geografiche  Tipiche dei Vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2005;
  Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti,
istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 30 ottobre 1974 e
successive  modifiche,  e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente  decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2005.