IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche: Vista la domanda presentata dal Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei Vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre 2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» relativamente all'art. 6 (caratteristiche al consumo) e all'art. 8 (confezionamento); Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 gennaio 2005, prot. n. RAF 77/8437; Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2005; Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.