IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n.
405 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione
della  Direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini
della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della
classe e del prezzo in seguito ad una nuova indicazione terapeutica;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 12-13 aprile 2005;
  Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2004 del Consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
                             Determina:
                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'
  La   specialita'   medicinale  REMICADE  (infliximab)  nella  nuova
indicazione terapeutica e' classificata come segue:
  Confezione: 100 mg polvere per concentrato per infusione endovenosa
1  flacone  20 ml uso EV - A.I.C. n. 034528012/E (in base 10), 10XQSD
(in base 32).
  Classe di rimborsabilita' «H».
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): 570,68 euro.
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 941,85 euro.
  Sconto  obbligatorio  del 14% sulle forniture cedute alle strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale.