Art. 6.
                       Sistemi di separazione

  1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:
  «Art.  6-bis  (Sistemi  di  separazione  tra zona spettatori e zona
attivita'  sportiva). - 1. La separazione tra la zona spettatori e la
zona  attivita'  sportiva  e' realizzata dalle societa' utilizzatrici
dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:
    a) l'installazione  di un parapetto di altezza pari a metri 1,10,
misurata  dal  piano  di  imposta,  conforme alle norme UNI 10121-2 o
equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
    b) la   realizzazione  di  un  fossato,  con  pareti  e  fondo  a
superficie piana, di profondita' non minore di 2,50 metri rispetto al
piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri.
Il  fossato  deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo
spazio  di  attivita' sportiva da idonei parapetti aventi altezza non
minore   di   1,10  metri  misurata  dal  piano  di  calpestio  e  di
caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
    c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro,
tra  il  piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attivita'
sportiva.  La  parte superiore del dislivello deve essere protetta da
un  parapetto  di  altezza  pari  a 1,10 metri, misurata dal piano di
riferimento  e  di  caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o
equivalenti.
  2.  Almeno  uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito
di  separatori  realizzati  in  materiale  incombustibile,  idoneo  a
consentire la visione della zona di attivita' sportiva, conformi alle
norme  UNI  10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione
fino  ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano
di  imposta. L'elevazione dei separatori e' realizzata mediante guide
o  altri  accorgimenti costruttivi, ed e' stabilita di volta in volta
dal  questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo
svolgimento   della   manifestazione   sportiva,  sentito  il  Gruppo
operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.
  3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono
essere  muniti  di almeno uno degli elementi di separazione di cui al
comma  1.  In  relazione  a  specifiche  esigenze,  nell'ambito della
valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni
sportive, rilevato dal questore della provincia, puo' essere disposta
la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma
1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
  4.  In  aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti puo' essere
disposta  la perimetrazione della zona di attivita' sportiva mediante
il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione
dagli  organizzatori,  in  ragione  di  venti  unita'  ogni diecimila
spettatori e comunque non meno di trenta unita'. Detto personale deve
indossare  una  casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante
osservazione la zona riservata agli spettatori.
  5.  Per  la  distanza  delle  predette  separazioni dallo spazio di
attivita'  sportiva,  si  rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle
federazioni sportive nazionali.».