Art. 2.
             Approvazione ed uso dei sistemi di ripresa

  1.  Le  realizzazioni di cui all'art. 1 concernenti l'illuminazione
dell'impianto,  l'adozione  di  sistemi  di  alimentazione  elettrica
sussidiaria  e  la  disponibilita'  di  una  sala  controllo,  per le
finalita'  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  lettera b), costituiscono
elementi  essenziali per il rilascio della licenza di cui all'art. 68
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  2.   Le   ulteriori   realizzazioni  di  cui  al  predetto  art.  1
costituiscono prescrizioni ai fini della utilizzazione dell'impianto,
di  capienza  superiore  a  10.000  spettatori, per lo svolgimento di
competizioni  agonistiche  riguardanti  il gioco del calcio e possono
costituire,  anche  in parte, prescrizioni ai fini dell'utilizzazione
del medesimo impianto per altri spettacoli o trattenimenti.
  3.  Nell'ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale di
vigilanza  di  cui all'art. 142 del «Regolamento per l'esecuzione del
testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza», il Questore o il suo
delegato  si esprime specificamente sulla adeguatezza e funzionalita'
delle   realizzazioni   inerenti   al   sistema  di  video-ripresa  e
registrazione di cui all'art. 1.