Art. 2. Approvazione ed uso dei sistemi di ripresa 1. Le realizzazioni di cui all'art. 1 concernenti l'illuminazione dell'impianto, l'adozione di sistemi di alimentazione elettrica sussidiaria e la disponibilita' di una sala controllo, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), costituiscono elementi essenziali per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Le ulteriori realizzazioni di cui al predetto art. 1 costituiscono prescrizioni ai fini della utilizzazione dell'impianto, di capienza superiore a 10.000 spettatori, per lo svolgimento di competizioni agonistiche riguardanti il gioco del calcio e possono costituire, anche in parte, prescrizioni ai fini dell'utilizzazione del medesimo impianto per altri spettacoli o trattenimenti. 3. Nell'ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», il Questore o il suo delegato si esprime specificamente sulla adeguatezza e funzionalita' delle realizzazioni inerenti al sistema di video-ripresa e registrazione di cui all'art. 1.