Art. 4.
                Tempi di custodia delle registrazioni

  1.  Le societa' organizzatrici dell'evento calcistico assicurano la
conservazione  dei  dati e dei supporti di registrazione fino a sette
giorni,  adottando  le misure di sicurezza prescritte. Le stesse sono
tenute  a  porre  i  supporti  e i relativi dati a disposizione delle
autorita' giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali
di   pubblica   sicurezza  o  di  polizia  giudiziaria  espressamente
designati.
  2.  I  dati  non  utilizzati  a  norma  del  comma  precedente sono
cancellati trascorsi i sette giorni.