Art. 4. Tempi di custodia delle registrazioni 1. Le societa' organizzatrici dell'evento calcistico assicurano la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino a sette giorni, adottando le misure di sicurezza prescritte. Le stesse sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle autorita' giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. 2. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i sette giorni.