Art. 6. Informazione 1. Nei luoghi oggetto di vigilanza e' obbligatoria l'affissione, in punti e con modalita' ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera.