Art. 6.
                            Informazione

  1. Nei luoghi oggetto di vigilanza e' obbligatoria l'affissione, in
punti  e con modalita' ben visibili, di un avviso conforme al modello
allegato  al  provvedimento  del  Garante  per la protezione dei dati
personali  del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se
possibile, anche in lingua straniera.