Art. 7.
                    Disposizioni di coordinamento

  1.  Per gli impianti sportivi diversi da quelli indicati all'art. 1
si  applicano  le  disposizioni dell'art. 18 del decreto del Ministro
dell'interno 18 marzo 1996.
  2. Il Prefetto potra' valutare, in sede di comitato Provinciale per
l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  la possibilita' di utilizzare,
ovvero   implementare,  anche  i  sistemi  di  video  -  sorveglianza
cittadina   per   il   controllo  degli  spettatori  di  competizioni
calcistiche   in   occasione  del  loro  arrivo  presso  le  stazioni
ferroviarie e durante il loro transito in ambito urbano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2005

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu

           Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                             Buttiglione

            Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
                               Stanca