Art. 7. Disposizioni di coordinamento 1. Per gli impianti sportivi diversi da quelli indicati all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 18 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996. 2. Il Prefetto potra' valutare, in sede di comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la possibilita' di utilizzare, ovvero implementare, anche i sistemi di video - sorveglianza cittadina per il controllo degli spettatori di competizioni calcistiche in occasione del loro arrivo presso le stazioni ferroviarie e durante il loro transito in ambito urbano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2005 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Buttiglione Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca