Art. 2.
  1. La garanzia diretta e' concessa alle banche iscritte all'albo di
cui  all'art.  13  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
agli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 ed alle Societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS) di cui all'art. 2,
comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
  2.  La  garanzia e' esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed e'
concessa  nella  misura  massima  variabile, ai sensi della normativa
vigente,  tra  il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei
limiti  della  copertura  massima di ciascuna operazione, la garanzia
diretta  copre  in  misura  variabile tra il 60% e l'80% dell'importo
dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole
e medie imprese.
  3.  La garanzia e' inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una
singola esposizione.
  4.  In  caso  di  inadempimento  delle  piccole  e medie imprese, i
soggetti  richiedenti  possono rivalersi sul Fondo per gli importi da
esso   garantiti,   anziche'  continuare  a  perseguire  il  debitore
principale.    Ai   sensi   dell'art.   1203   del   codice   civile,
nell'effettuare  il  pagamento,  il  Fondo  acquisisce  il  diritto a
rivalersi  sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da
esso  pagate.  Nello  svolgimento  delle  procedure  di  recupero del
credito  per conto del Fondo di gestione applica, cosi' come previsto
dall'art.  9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
la   procedura  esattoriale  di  cui  all'art.  67  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43,  cosi' come
sostituita  dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
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