Art. 2. 1. La garanzia diretta e' concessa alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 ed alle Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS) di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 2. La garanzia e' esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed e' concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese. 3. La garanzia e' inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione. 4. In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziche' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.