Art. 3.
  1. La controgaranzia e' concessa ai consorzi di garanzia collettiva
fidi  di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito  nella legge 24 novembre 2003, 326, di seguito confidi, ed
ai  fondi  di  garanzia  gestiti  da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco  generale  di  cui  all'art.  106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di seguito altri fondi di garanzia.
  2.  Nella  sola  fattispecie in cui la garanzia dei Confidi o degli
altri  Fondi di garanzia sia stata concessa con i requisiti operativi
della  garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e
3,  del presente decreto, la controgaranzia e' escutibile, in caso di
inadempimento delle piccole e medie imprese, a semplice richiesta dei
confidi  e  degli  altri fondi di garanzia ammessi all'intervento che
abbiano pagato il creditore garantito.
  3.  Nel  caso  in cui, a seguito dell'inadempimento delle piccole e
medie  imprese,  i  confidi  o  gli  altri  fondi di garanzia ammessi
all'intervento  del  Fondo  non  abbiano  effettuato  il pagamento in
garanzia  ai  soggetti  finanziatori, la controgaranzia e' escutibile
direttamente  dai  soggetti finanziatori. Ai sensi dell'art. 1203 del
codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto
finanziatore,  il  Fondo  acquisisce  il  diritto  a  rivalersi sulle
piccole  e  medie  imprese  inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello  svolgimento  delle procedure di recupero del credito per conto
del  Fondo  il  gestore  applica,  cosi'  come  previsto dall'art. 9,
comma 5,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura
esattoriale  di  cui  all'art.  67  del  decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  4.  Qualora la garanzia dei confidi o degli altri fondi di garanzia
non  sia  stata  concessa  con  i  requisiti operativi della garanzia
diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente
decreto, rimangono ferme le previsioni di cui al decreto ministeriale
31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.