Art. 3. 1. La controgaranzia e' concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, 326, di seguito confidi, ed ai fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito altri fondi di garanzia. 2. Nella sola fattispecie in cui la garanzia dei Confidi o degli altri Fondi di garanzia sia stata concessa con i requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto, la controgaranzia e' escutibile, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, a semplice richiesta dei confidi e degli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento che abbiano pagato il creditore garantito. 3. Nel caso in cui, a seguito dell'inadempimento delle piccole e medie imprese, i confidi o gli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo non abbiano effettuato il pagamento in garanzia ai soggetti finanziatori, la controgaranzia e' escutibile direttamente dai soggetti finanziatori. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 4. Qualora la garanzia dei confidi o degli altri fondi di garanzia non sia stata concessa con i requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto, rimangono ferme le previsioni di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.