Art. 4. 1. Le modalita' di concessione della garanzia di cui al presente decreto si applicano alle richieste pervenute al gestore e decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.