Art. 4.
  1.  Le  modalita'  di concessione della garanzia di cui al presente
decreto  si applicano alle richieste pervenute al gestore e decorrere
dalla   data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  ministeriale  di
approvazione,  ai  sensi  dell'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n.
248,  delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  delle disposizioni di
carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266.