Art. 5. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie sono determinate annualmente le risorse della sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 istituita con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, che possono essere utilizzate per gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2005 Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca