Art. 5.
  Con  decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
dell'innovazione  e  le  tecnologie  sono  determinate annualmente le
risorse  della sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'art.
2,  comma 100,  lettera  a)  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662
istituita  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro dell'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, che possono
essere  utilizzate  per  gli  interventi del Fondo di garanzia di cui
all'art.  2,  comma 100,  lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2005

                              Il Ministro delle attività produttive
                                             Scajola
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
                Stanca