Art. 4.
  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il
1° luglio  2005,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi  d'interesse  lordi  per  150  giorni.  A  tal fine, la Banca
d'Italia  provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione  e  liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
  Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2005.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100
(unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita'
previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
  In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.