Art. 2. Finalita' ed attivita' del Parco 1. Le finalita' che con l'istituzione del Parco dello zolfo delle Marche si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni individuati nell'Allegato A al presente decreto nonche' delle attivita' ad essi connesse. 2. A tal fine il consorzio di cui al successivo art. 3 curera' e coordinera', d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e per territorio le seguenti attivita': a) tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attivita' mineraria; b) recuperare e conservare in strutture museali ed archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria; c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori etnoantropologici connessi con l'attivita' estrattiva; d) promuovere, sostenere e sviluppare attivita' di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico; e) promuovere e sostenere attivita' educative, didattico-divulgative ed artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare; f) promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, anche con riferimento ai siti di lavorazione, di conservazione e di utilizzazione del materiale estratto.