Art. 2.
                  Finalita' ed attivita' del Parco
  1.  Le  finalita' che con l'istituzione del Parco dello zolfo delle
Marche si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero,
la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio ambientale,
storico-culturale   e   tecnico-scientifico   dei  siti  e  dei  beni
individuati   nell'Allegato  A  al  presente  decreto  nonche'  delle
attivita' ad essi connesse.
  2.  A  tal  fine il consorzio di cui al successivo art. 3 curera' e
coordinera',  d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e
per territorio le seguenti attivita':
    a) tutelare,   recuperare  e  conservare,  per  fini  ambientali,
culturali,  scientifici,  formativi  e  turistici,  i  siti  e i beni
connessi all'attivita' mineraria;
    b) recuperare  e conservare in strutture museali ed archivistiche
il  patrimonio  di  archeologia  industriale  e  quello  documentale,
librario  e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della
cultura mineraria;
    c) tutelare  e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i
valori etnoantropologici connessi con l'attivita' estrattiva;
    d) promuovere,  sostenere  e sviluppare attivita' di formazione e
di   ricerca   nei   settori  storico,  archeologico,  scientifico  e
tecnologico;
    e) promuovere      e      sostenere      attivita'     educative,
didattico-divulgative ed artistico-culturali compatibili con i valori
da tutelare;
    f) promuovere  il  turismo  di carattere culturale ed ambientale,
anche  con  riferimento ai siti di lavorazione, di conservazione e di
utilizzazione del materiale estratto.