Art. 3. Consorzio del Parco 1. La gestione del Parco dello zolfo delle Marche, inteso come ecomuseo, ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al precedente articolo, e' affidata al Consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dalla regione Marche, dalla provincia di Ancona, dalla provincia di Pesaro ed Urbino, dalle Comunita' montane dell'Alta Valmarecchia, del Catria e Cesano, dell'Esino-Frasassi e dai comuni di Arcevia (AN), Novafeltria (PU), Pergola (PU), Sant'Agata Feltria (PU), Sassoferrato (AN) e Talamello (PU). 2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico. La denominazione ufficiale del consorzio e' Ā«Consorzio del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle MarcheĀ». Il consorzio ha sede presso uno degli enti locali interessati del quale si avvarra' di strutture e mezzi. 3. Il consorzio provvede allo svolgimento delle attivita' indicate al comma 2 del precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 del medesimo art. 2. 4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del Consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili alle predette finalita' ed attivita' e, in ogni caso, quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettivita' sociali, agli interventi di difesa del suolo, nonche' ad ogni altra attivita' la cui disciplina e regolamentazione sia gia' attribuita da norme statali o regionali anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.