Art. 3.
                         Consorzio del Parco
  1.  La  gestione  del  Parco  dello zolfo delle Marche, inteso come
ecomuseo,  ai  fini  della  realizzazione  delle  attivita' di cui al
precedente   articolo,   e'  affidata  al  Consorzio  costituito  dal
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio, dalla regione
Marche,  dalla  provincia  di  Ancona,  dalla  provincia di Pesaro ed
Urbino,  dalle Comunita' montane dell'Alta Valmarecchia, del Catria e
Cesano, dell'Esino-Frasassi e dai comuni di Arcevia (AN), Novafeltria
(PU),  Pergola  (PU),  Sant'Agata  Feltria  (PU), Sassoferrato (AN) e
Talamello (PU).
  2.  Il  consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico. La
denominazione  ufficiale  del consorzio e' Ā«Consorzio del Parco museo
minerario  delle miniere di zolfo delle MarcheĀ». Il consorzio ha sede
presso  uno  degli  enti  locali interessati del quale si avvarra' di
strutture e mezzi.
  3.  Il consorzio provvede allo svolgimento delle attivita' indicate
al  comma  2  del  precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento
delle finalita' di cui al comma 1 del medesimo art. 2.
  4.  Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle
competenze   del   Consorzio   tutte   le   azioni  non  direttamente
riconducibili  alle  predette finalita' ed attivita' e, in ogni caso,
quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle
collettivita'  sociali,  agli interventi di difesa del suolo, nonche'
ad ogni altra attivita' la cui disciplina e regolamentazione sia gia'
attribuita  da  norme  statali  o regionali anche regolamentari, alla
competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.