Art. 8.
             Comitato di gestione provvisoria del Parco
  1.  Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento
della  personalita'  giuridica  di diritto pubblico del Consorzio, e'
costituito  il comitato di gestione provvisoria del Parco dello zolfo
delle  Marche. Il comitato e' composto da un presidente, nominato dal
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio previo parere
della  regione  Marche,  e  da  otto componenti nominati dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  secondo le seguenti
modalita':
    a) un  esperto  in  rappresentanza  del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  su  designazione  del  Ministro per i beni e le
attivita' culturali;
    b) un   esperto   in   rappresentanza  della  regione  Marche  su
designazione del presidente della regione medesima;
    c) un  esperto in rappresentanza delle Universita' marchigiane su
designazione dei rettori delle Universita' medesime;
    d) un  rappresentante  della  provincia di Ancona su designazione
del presidente della provincia medesima;
    e) un  rappresentante  della  provincia  di  Pesaro  e  Urbino su
designazione del presidente della provincia medesima;
    f) un  rappresentante  delle  comunita'  montane  interessate  su
designazione dei presidenti delle Comunita' montane medesime;
    g) due  rappresentanti dei comuni interessati su designazione dei
comuni di Novafeltria e di Sassoferrato.
  2.  Fino  all'insediamento  degli organi del Consorzio, il comitato
esercita  tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari
per il funzionamento del Parco dello zolfo delle Marche.
  3.  Il  comitato  di gestione provvisoria ha sede presso la regione
Marche.