Art. 8. Comitato di gestione provvisoria del Parco 1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalita' giuridica di diritto pubblico del Consorzio, e' costituito il comitato di gestione provvisoria del Parco dello zolfo delle Marche. Il comitato e' composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere della regione Marche, e da otto componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalita': a) un esperto in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) un esperto in rappresentanza della regione Marche su designazione del presidente della regione medesima; c) un esperto in rappresentanza delle Universita' marchigiane su designazione dei rettori delle Universita' medesime; d) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione del presidente della provincia medesima; e) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su designazione del presidente della provincia medesima; f) un rappresentante delle comunita' montane interessate su designazione dei presidenti delle Comunita' montane medesime; g) due rappresentanti dei comuni interessati su designazione dei comuni di Novafeltria e di Sassoferrato. 2. Fino all'insediamento degli organi del Consorzio, il comitato esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco dello zolfo delle Marche. 3. Il comitato di gestione provvisoria ha sede presso la regione Marche.