Art. 9.
                        Regime autorizzativo
  1.  Il  rilascio  di  concessioni o di autorizzazioni relative alle
attivita'  previste  per  il  perseguimento degli obiettivi di cui al
comma  1 dell'art. 2 del presente decreto e' sottoposto al preventivo
parere dell'organo di amministrazione del Consorzio. Nelle more della
sua   costituzione  valgono  le  norme  degli  strumenti  urbanistici
approvati o in via di approvazione dei singoli comuni.
  Restano ferme le competenze del Ministero per i beni e le attivita'
culturali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2.  Il regime autorizzativo di cui al precedente comma 1 si applica
a  tutti  gli  immobili  (edifici  e  terreni) compresi nel Parco con
esclusione   delle   zone   individuate  quali  zone  omogenee  B  di
completamento dei piani regolatori generali in vigore o adottati, per
le quali restano validi i percorsi autorizzativi vigenti.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara'  successivamente  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 20 aprile 2005


                                            Il Ministro dell'ambiente
                                             e tutela del territorio
                                                     Matteoli



 Il Ministro per i beni
e le attività culturali
        Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 6, foglio n. 213