Art. 9. Regime autorizzativo 1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attivita' previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto e' sottoposto al preventivo parere dell'organo di amministrazione del Consorzio. Nelle more della sua costituzione valgono le norme degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione dei singoli comuni. Restano ferme le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Il regime autorizzativo di cui al precedente comma 1 si applica a tutti gli immobili (edifici e terreni) compresi nel Parco con esclusione delle zone individuate quali zone omogenee B di completamento dei piani regolatori generali in vigore o adottati, per le quali restano validi i percorsi autorizzativi vigenti. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2005 Il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio Matteoli Il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 213