IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra D'Angelo Linda Maria, nata il 6 dicembre 1962 a Tocco da Casauria (Pescara Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui e' iscritta dall'8 ottobre 2004 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti in data 10 dicembre 1986 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 15 settembre 2004; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005; Visto il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 aprile 2005; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra D'Angelo Linda Maria, nata il 6 dicembre 1962 a Tocco da Casauria (Pescara - Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.