IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  D'Angelo  Linda  Maria,  nata il 6
dicembre  1962  a  Tocco  da  Casauria  (Pescara  Italia),  cittadina
italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo   n.   115/1992,   cosi'   come  modificato  dal  decreto
legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo professionale
di  «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid»
(Spagna)  cui e' iscritta dall'8 ottobre 2004 ai fini dell'iscrizione
all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  dottore  in  giurisprudenza  presso l'Universita' degli studi «G.
D'Annunzio»  di Chieti in data 10 dicembre 1986 e che detto titolo e'
stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada
en  Derecho»  con  delibera  del  «Ministerio de Educacion y Ciencia»
spagnolo del 15 settembre 2004;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio Nazionale di
categoria nella nota in atti datata 27 aprile 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  D'Angelo Linda Maria, nata il 6 dicembre 1962 a Tocco
da  Casauria  (Pescara - Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto
il  titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della
professione in Italia.