Art. 6.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e
garantita  «Dolcetto  di Dogliani Superiore» o «Dogliani» e' tenuto a
norma  di  legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e dei requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2005
                                         Il direttore generale: Abate