Art. 3.
  1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata  2005 possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
previsto  dall'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, se a
giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione  Marche,  le denunce
risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione
stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita'
tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa
vigente.