IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 38 del predetto decreto legislativo, che prevede l'emanazione di un decreto per la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali nel rispetto dei quali le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574; Visto in particolare il comma 3, lettera a) dell'art. 38, che prevede la definizione di modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge n. 574 del 1996; Considerato che quanto disciplinato nel presente decreto concerne l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, trasporto e spandimento) dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide; Ritenuto che la corretta utilizzazione delle acque di vegetazione concorre alla tutela dei corpi idrici ed in particolare al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 1999; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2005, sullo schema di provvedimento; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574, disciplinando in particolare le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9. 2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente decreto e' esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.