Art. 2.

                             Definizioni

  1.  Ferme  restando  le  definizioni  di cui all'art. 2 del decreto
legislativo n. 152 del 1999 e all'art. 1 della legge n. 574 del 1996,
ai fini del presente decreto si intende per:
    a) lavorazione  meccanica  delle  olive: le operazioni effettuate
durante  il  procedimento  di  estrazione  dell'olio  a  partire  dal
lavaggio delle olive;
    b) sito  di  spandimento: una o piu' particelle catastali o parti
di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche
ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
    c) primo  spandimento:  la  prima  utilizzazione  delle  acque di
vegetazione  e  di  sanse  umide a decorrere dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  su  uno  o piu' siti di spandimento,
ovvero  il  primo  riutilizzo  dopo  l'eventuale  periodo  di  riposo
temporaneo di cui all'art. 4, comma 2;
    d)   spandimento   successivo:   l'utilizzazione   di   acque  di
vegetazione  e  di  sanse  umide  su  uno  o piu' siti di spandimento
nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
    e) anno:  il  periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre
ed il 31 agosto dell'anno successivo;
    f)  frantoi  aziendali:  i  frantoi  che  esercitano  la  propria
attivita'   di   trasformazione  e  valorizzazione  agricola  con  le
modalita'  indicate  all'art.  28,  comma  7,  lettera c) del decreto
legislativo  n.  152  del  1999,  ad  esclusione  dei frantoi di tipo
cooperativo e associativo;
    g) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore
del sito di spandimento.