Art. 2. Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e all'art. 1 della legge n. 574 del 1996, ai fini del presente decreto si intende per: a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive; b) sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento; c) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su uno o piu' siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2; d) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento; e) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo; f) frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attivita' di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalita' indicate all'art. 28, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 1999, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo; g) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di spandimento.