Art. 3. Comunicazione preventiva 1. La comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 e' disciplinata dalle regioni entro i termini previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999 nel rispetto di quanto segue: a) i contenuti sono conformi almeno a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto e comprendono una relazione tecnica conforme all'allegato 2; b) l'invio della comunicazione, che perviene al sindaco almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, deve avvenire ogni anno. 2. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide e' tenuto a presentare la comunicazione di cui al comma 1. 3. Per gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve contenere i dati di cui all'allegato 1, lettere B e C, mentre i dati di cui alla lettera D devono essere comunicati solo in caso di loro variazione. Deve altresi' essere comunicata l'eventuale variazione dei dati di cui all'allegato 2. 4. Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, ovvero dei risultati dei controlli di cui all'art. 7, puo' impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996. 5. Le regioni che dispongono del piano di spandimento delle acque di vegetazione di cui all'art. 7 della legge n. 574 del 1996 possono prevedere semplificazioni per la comunicazione, che deve essere effettuata dai frantoi operativi prima dell'entrata in vigore del presente decreto il cui quantitativo medio di olio prodotto nelle ultime quattro campagne olearie sia uguale o inferiore a 20 t; nell'ipotesi in cui il frantoio sia operativo da meno di quattro campagne, la media va riferita a quelle svolte; ovvero per i nuovi frantoi, che entrano in esercizio successivamente all'emanazione del presente decreto, con riferimento per i primi quattro anni ad una capacita' di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 4 t di olive nelle otto ore. L'esonero, di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999, puo' essere previsto dalle regioni per frantoi aventi una capacita' di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 t di olive nelle otto ore.