Art. 3.

                      Comunicazione preventiva

  1.  La  comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996
e'  disciplinata dalle regioni entro i termini previsti dall'art. 38,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 152 del 1999 nel rispetto di
quanto segue:
    a) i   contenuti   sono   conformi   almeno  a  quanto  riportato
nell'allegato  1  al  presente  decreto  e  comprendono una relazione
tecnica conforme all'allegato 2;
    b) l'invio  della  comunicazione,  che perviene al sindaco almeno
trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, deve avvenire ogni
anno.
  2.  Il  legale  rappresentante  del  frantoio che produce e intende
avviare  allo  spandimento  sul  terreno le acque di vegetazione e le
sanse  umide  e' tenuto a presentare la comunicazione di cui al comma
1.
  3.  Per  gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve
contenere  i dati di cui all'allegato 1, lettere B e C, mentre i dati
di  cui  alla lettera D devono essere comunicati solo in caso di loro
variazione.  Deve  altresi'  essere comunicata l'eventuale variazione
dei dati di cui all'allegato 2.
  4.  Il  sindaco,  sulla  base  delle  informazioni  contenute nella
comunicazione  di  cui al comma 1, ovvero dei risultati dei controlli
di   cui  all'art.  7,  puo'  impartire  con  motivato  provvedimento
specifiche  prescrizioni  ivi  inclusa  la  riduzione  dei  limiti di
accettabilita'  ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del
1996.
  5.  Le  regioni che dispongono del piano di spandimento delle acque
di  vegetazione di cui all'art. 7 della legge n. 574 del 1996 possono
prevedere  semplificazioni  per  la  comunicazione,  che  deve essere
effettuata  dai  frantoi  operativi  prima dell'entrata in vigore del
presente  decreto  il  cui  quantitativo medio di olio prodotto nelle
ultime  quattro  campagne  olearie  sia  uguale  o  inferiore a 20 t;
nell'ipotesi  in  cui  il  frantoio  sia operativo da meno di quattro
campagne,  la  media  va riferita a quelle svolte; ovvero per i nuovi
frantoi,  che entrano in esercizio successivamente all'emanazione del
presente  decreto,  con  riferimento  per i primi quattro anni ad una
capacita'  di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 4 t di olive
nelle otto ore. L'esonero, di cui all'art. 38 del decreto legislativo
n.  152  del  1999,  puo'  essere  previsto dalle regioni per frantoi
aventi  una capacita' di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2
t di olive nelle otto ore.