Art. 4.

              Esclusione di talune categorie di terreni

  1.  Fatti salvi il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad
usi agricoli e le esclusioni di cui all'art. 5 della legge n. 574 del
1996,  le  acque  di  vegetazione  e  le  sanse  umide non si possono
spandere ove ricorrano i seguenti casi:
    a) distanza  inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua misurati a
partire   dalle  sponde  e  dagli  inghiottitoi  e  doline,  ove  non
diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
    b) distanza inferiore ai dieci metri dall'inizio dell'arenile per
le acque marino costiere e lacuali;
    c) terreni  con  pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione
idraulico agraria;
    d) boschi;
    e) giardini ed aree di uso pubblico;
    f) aree di cava.
  2. Le regioni possono stabilire ulteriori divieti in prossimita' di
strade pubbliche, a meno di immediato interramento, o in ottemperanza
a  strumenti di pianificazione di bacino o piani di tutela regionale,
nonche'  per  riposo temporaneo di siti ove le acque di vegetazione e
le sanse umide siano state distribuite per diversi anni consecutivi.
  3.  Il  criterio  guida nella scelta dei terreni su cui spandere di
cui  alla  lettera  d) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 574 del
1996,  deve  fare  riferimento  a condizioni di sicurezza delle falde
soggiacenti  in rapporto al carico idraulico consentito, consistente,
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1  della  legge  n. 574 del 1996, in
cinquanta   ovvero   ottanta   metri   cubi   di   acqua  per  ettaro
rispettivamente  per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e
da frantoi a ciclo continuo.