Art. 4. Esclusione di talune categorie di terreni 1. Fatti salvi il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad usi agricoli e le esclusioni di cui all'art. 5 della legge n. 574 del 1996, le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrano i seguenti casi: a) distanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; b) distanza inferiore ai dieci metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e lacuali; c) terreni con pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione idraulico agraria; d) boschi; e) giardini ed aree di uso pubblico; f) aree di cava. 2. Le regioni possono stabilire ulteriori divieti in prossimita' di strade pubbliche, a meno di immediato interramento, o in ottemperanza a strumenti di pianificazione di bacino o piani di tutela regionale, nonche' per riposo temporaneo di siti ove le acque di vegetazione e le sanse umide siano state distribuite per diversi anni consecutivi. 3. Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui spandere di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 574 del 1996, deve fare riferimento a condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti in rapporto al carico idraulico consentito, consistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 574 del 1996, in cinquanta ovvero ottanta metri cubi di acqua per ettaro rispettivamente per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e da frantoi a ciclo continuo.