Art. 5. Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione 1. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997. 2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo e' impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative. 3. Ai fini delle tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e alla legge n. 574 del 1996, il criterio guida per la fissazione da parte delle regioni del periodo di stoccaggio delle acque di vegetazione e' quello di impedire gli spandimenti fino a quando perdurano le piogge e fino a quando i terreni si presentano saturi d'acqua. 4. Le regioni definiscono la capacita' dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione alla quale si deve fare riferimento nella comunicazione di cui all'art. 3 come sommatoria dei seguenti elementi: a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in trenta giorni sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore; b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate; c) franco di sicurezza di almeno dieci centimetri. 5. Le regioni, ai fini del calcolo della capacita' minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione, possono stabilire valori diversi rispetto a quelli di cui al comma 4 sulla base di condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico. 6. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilita' K>1*10-7cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. 7. Nelle fasi di trasferimento e stoccaggio delle acque di vegetazione, le regioni individuano gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol. 8. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro due anni. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate le regioni possono prevedere termini diversi di adeguamento comunque non superiori a tre anni. 9. Le regioni definiscono con propri provvedimenti, entro i termini previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, gli adempimenti concernenti il trasporto necessari a garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione, prevedendo almeno che vengano fornite le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentate dello stesso; b) la quantita' delle acque trasportate; c) la identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento; e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate. 10. Le regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 9, nonche' le forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato dal personale dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento; stabiliscono altresi' le modalita' da seguire in caso di conferimento delle acque di vegetazione ad un contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.