Art. 5.

          Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione

  1.  Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione
e'  vietata  la  miscelazione  delle stesse con effluenti zootecnici,
agroindustriali  o  con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22
del 1997.
  2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a
contenere  le  acque  di  vegetazione  nei  periodi  in cui l'impiego
agricolo  e'  impedito  da  motivazioni  agronomiche, climatiche o da
disposizioni normative.
  3. Ai fini delle tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
e  dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e alla
legge  n.  574 del 1996, il criterio guida per la fissazione da parte
delle regioni del periodo di stoccaggio delle acque di vegetazione e'
quello  di impedire gli spandimenti fino a quando perdurano le piogge
e fino a quando i terreni si presentano saturi d'acqua.
  4.   Le   regioni  definiscono  la  capacita'  dei  contenitori  di
stoccaggio  delle  acque  di  vegetazione  alla  quale  si  deve fare
riferimento nella comunicazione di cui all'art. 3 come sommatoria dei
seguenti elementi:
    a) volume  delle  acque di vegetazione comprensivo delle acque di
lavaggio  delle  olive,  prodotte  in  trenta giorni sulla base della
potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
    b) apporti  delle  precipitazioni,  che  possono  incrementare il
volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
    c) franco di sicurezza di almeno dieci centimetri.
  5.  Le  regioni,  ai  fini  del  calcolo della capacita' minima dei
contenitori   di  stoccaggio  delle  acque  di  vegetazione,  possono
stabilire  valori  diversi  rispetto a quelli di cui al comma 4 sulla
base  di  condizioni  climatiche,  pedologiche,  agronomiche locali e
comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico.
  6.  Il  fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque
di  vegetazione  devono  essere  impermeabilizzati mediante materiale
naturale  o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi
devono  essere  dotati,  attorno  al piede esterno dell'argine, di un
fosso  di  guardia  perimetrale  adeguatamente dimensionato e isolato
idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li
delimita  presenti  un coefficiente di permeabilita' K>1*10-7cm/s, il
fondo   e   le  pareti  devono  essere  impermeabilizzati  con  manto
artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
  7.  Nelle  fasi  di  trasferimento  e  stoccaggio  delle  acque  di
vegetazione,  le  regioni  individuano  gli  accorgimenti  tecnici  e
gestionali  atti  a  limitare  le  emissioni  di  odori  molesti e la
produzione di aerosol.
  8. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti
alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto devono essere
adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro due anni.
Per  i  frantoi  collocati  in  aree  urbanizzate  le regioni possono
prevedere termini diversi di adeguamento comunque non superiori a tre
anni.
  9. Le regioni definiscono con propri provvedimenti, entro i termini
previsti  dall'art.  38,  comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
1999,  gli adempimenti concernenti il trasporto necessari a garantire
un   adeguato   controllo   sulla   movimentazione   delle  acque  di
vegetazione,  prevedendo  almeno  che  vengano  fornite  le  seguenti
informazioni:
    a) gli  estremi  identificativi  del frantoio da cui originano le
acque  di  vegetazione  trasportate  e del legale rappresentate dello
stesso;
    b) la quantita' delle acque trasportate;
    c) la identificazione del mezzo di trasporto;
    d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del
sito di spandimento;
    e) gli   estremi   della   comunicazione   redatta   dal   legale
rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.
  10.  Le regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della
documentazione di cui al comma 9, nonche' le forme di semplificazione
della  documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato
dal  personale  dipendente  dal  frantoio  o dal titolare del sito di
spandimento; stabiliscono altresi' le modalita' da seguire in caso di
conferimento   delle  acque  di  vegetazione  ad  un  contenitore  di
stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.