Art. 6.

              Stoccaggio e trasporto delle sanse umide

  1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle
condizioni  di  cui  all'art.  5,  commi 1 e 2 e con gli accorgimenti
tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.
  2.  I contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere
adeguatamente impermeabilizzati e coperti al fine di evitare fenomeni
di percolazione e infiltrazione.
  3.    Le    regioni    possono   stabilire   ulteriori   specifiche
caratteristiche dei contenitori destinati allo stoccaggio delle sanse
umide.
  4.  Il  trasporto  delle  sanse umide deve essere effettuato con le
modalita' indicate dall'art. 5 commi 9 e 10.