Art. 6. Stoccaggio e trasporto delle sanse umide 1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e con gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti. 2. I contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati e coperti al fine di evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione. 3. Le regioni possono stabilire ulteriori specifiche caratteristiche dei contenitori destinati allo stoccaggio delle sanse umide. 4. Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato con le modalita' indicate dall'art. 5 commi 9 e 10.