Art. 7.

                  Controlli e relazioni periodiche

  1.  Le  regioni stabiliscono un numero minimo di controlli in campo
da  parte  dell'autorita'  competente,  che  fornisce  anche supporto
tecnico  finalizzato all'espletamento delle attivita' di cui all'art.
3.  I  controlli  sulle  attivita'  di  utilizzazione agronomica sono
preventivi  e  successivi.  Il legale rappresentante del frantoio, il
titolare  del  sito  di  spandimento  e  l'eventuale responsabile del
contenitore  di  stoccaggio  sono  tenuti  a  fornire le informazioni
richieste  ed  a  consentire  l'accesso  alle  strutture  ed  ai siti
interessati    dall'utilizzazione   agronomica   ed   oggetto   della
comunicazione.
  2.  Ogni  anno  entro  il  31 ottobre  l'autorita'  che  riceve  la
comunicazione ai sensi dell'art. 3 trasmette alla regione un estratto
informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i
dati  dell'allegato 1, i dati dell'allegato 2, lettera A, punti 3.4 e
4 e le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 5, comma 9, relative
all'anno precedente.
  3.  Le  regioni  con  cadenza  triennale,  a  partire dalla data di
emanazione  del  presente  decreto, entro il 31 marzo, trasmettono al
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali  una  relazione
sull'applicazione della legge n. 574 del 1996, basata sui dati di cui
all'allegato 3.
  4.  Il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentito il
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio che si avvale
dell'APAT,   trasmette,   ogni  tre  anni,  al  Parlamento  entro  il
31 dicembre la relazione prevista ai sensi dell'art. 9 della legge n.
574 del 1996.