Art. 7. Controlli e relazioni periodiche 1. Le regioni stabiliscono un numero minimo di controlli in campo da parte dell'autorita' competente, che fornisce anche supporto tecnico finalizzato all'espletamento delle attivita' di cui all'art. 3. I controlli sulle attivita' di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione. 2. Ogni anno entro il 31 ottobre l'autorita' che riceve la comunicazione ai sensi dell'art. 3 trasmette alla regione un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell'allegato 1, i dati dell'allegato 2, lettera A, punti 3.4 e 4 e le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 5, comma 9, relative all'anno precedente. 3. Le regioni con cadenza triennale, a partire dalla data di emanazione del presente decreto, entro il 31 marzo, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sull'applicazione della legge n. 574 del 1996, basata sui dati di cui all'allegato 3. 4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che si avvale dell'APAT, trasmette, ogni tre anni, al Parlamento entro il 31 dicembre la relazione prevista ai sensi dell'art. 9 della legge n. 574 del 1996.