Art. 9. Disposizioni di salvaguardia 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2005 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attivita' produttive Scajola Il Ministro della salute Storace Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi