Art. 9.

                    Disposizioni di salvaguardia

  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province  autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle
finalita'  del  presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti
ed alle relative norme di attuazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2005

          Il Ministro delle politiche agricole e forestali
                              Alemanno

       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
                              Matteoli

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Scajola

                      Il Ministro della salute
                               Storace

          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                               Lunardi