Art. 2. 1. Possono richiedere il finanziamento per gli obiettivi inerenti l'art. 1 gli enti e le associazioni di seguito elencate: a) comuni, associazioni di comuni, comunita' montane, province e regioni; b) universita' e istituti di ricerca; c) associazioni ed enti che perseguono finalita' di tutela degli animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale.