Art. 2.
  1.  Possono  richiedere il finanziamento per gli obiettivi inerenti
l'art. 1 gli enti e le associazioni di seguito elencate:
    a) comuni,  associazioni di comuni, comunita' montane, province e
regioni;
    b) universita' e istituti di ricerca;
    c) associazioni  ed enti che perseguono finalita' di tutela degli
animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale.