Art. 2.
1. Possono richiedere il finanziamento per gli obiettivi inerenti
l'art. 1 gli enti e le associazioni di seguito elencate:
a) comuni, associazioni di comuni, comunita' montane, province e
regioni;
b) universita' e istituti di ricerca;
c) associazioni ed enti che perseguono finalita' di tutela degli
animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale.