Art. 3.
  1.  Gli  enti  e  le  associazioni di cui all'art. 2 interessate ad
accedere  ai  finanziamenti  di  cui  al  presente  decreto  dovranno
indirizzare  domanda  scritta  in  carta  semplice, entro centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, al
Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria
e  degli  alimenti  -  Ufficio  X,  piazza  Marconi, 25 - 00144 Roma,
inoltrandone copia anche alla regione di appartenenza che provvedera'
a notificare il proprio parere all'ufficio ministeriale stesso.
  2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, saranno anteposti, in
via prioritaria, i seguenti progetti:
    a) progetti  che  prevedano  il  coinvolgimento  di piu' enti e/o
associazioni;
    b) progetti che prevedano strutture in rete tra comuni (strutture
multizonali);
    c) progetti  articolati  che  contemplino  allo  stesso  tempo lo
sviluppo di piano di sterilizzazione e di adozione.
  3.  Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente
documentazione inerente il progetto da finanziare:
    a) presentazione e descrizione dell'opera;
    b) progetto di massima;
    c) tempi di realizzazione;
    d) disponibilita' dell'area;
    e) enti finanziatori;
    f) rapporti n. animali ospitati/area struttura;
    g) descrizione della attivita' e servizi integrati all'intervento
strutturale  (progetti  di  sterilizzazione, identificazione animale,
adozione);
    h) responsabile del progetto;
    i) preventivo di spesa;
    j) statuto  e atto costitutivo (per le associazioni o enti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).