Art. 3.
1. Gli enti e le associazioni di cui all'art. 2 interessate ad
accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto dovranno
indirizzare domanda scritta in carta semplice, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al
Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria
e degli alimenti - Ufficio X, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma,
inoltrandone copia anche alla regione di appartenenza che provvedera'
a notificare il proprio parere all'ufficio ministeriale stesso.
2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, saranno anteposti, in
via prioritaria, i seguenti progetti:
a) progetti che prevedano il coinvolgimento di piu' enti e/o
associazioni;
b) progetti che prevedano strutture in rete tra comuni (strutture
multizonali);
c) progetti articolati che contemplino allo stesso tempo lo
sviluppo di piano di sterilizzazione e di adozione.
3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente
documentazione inerente il progetto da finanziare:
a) presentazione e descrizione dell'opera;
b) progetto di massima;
c) tempi di realizzazione;
d) disponibilita' dell'area;
e) enti finanziatori;
f) rapporti n. animali ospitati/area struttura;
g) descrizione della attivita' e servizi integrati all'intervento
strutturale (progetti di sterilizzazione, identificazione animale,
adozione);
h) responsabile del progetto;
i) preventivo di spesa;
j) statuto e atto costitutivo (per le associazioni o enti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).